Ben ritornata….. Rieccoci cariche per un nuovo anno ricco di progetti ed entusiasmo.
In questo post parlerò dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio. Mi raccomando se hai temi specifici non esitare a scrivermi. Insieme a Carina cercheremo senz’altro di soddisfare le tue esigenze
Non voglio spoetizzare un momento magico ed importante in cui l’amore regna sovrano ma credo che sia importante avere una piena consapevolezza dei diritti e doveri che nasceranno da questa promessa. Sono pienamente convinta che spesso la conoscenza salva e ci aiuta a compiere scelte veramente consapevoli.
Nonostante, purtroppo, nella realtà quotidiana che ci circonda spesso non ci sembra così il Legislatore ha espressamente statuito che dal matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e doveri e, quindi, dopo il matrimonio si viene a delineare una situazione di estrema uguaglianza.
La norma del codice civile di riferimento è l’articolo 143 c.c. che, oltre a prevedere l’uguaglianza di cui sopra, stabilisce che dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia ed alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze ed alle proprie capacità di lavoro, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Vediamo adesso nel dettaglio come si concretizzano questi diritti e doveri.
- I doveri dei coniugi sono chiaramente reciproci nel senso che devono essere rispettati sia dal marito sia dalla moglie.
- Il dovere reciproco alla fedeltà è, come intuibile, il dovere di astenersi dall’avere rapporti con persona diversa dal coniuge. Tale dovere deve essere inteso nel senso ampio ossia come “dedizione spirituale” che deve essere riservata principalmente al coniuge
- Il dovere reciproco all’assistenza morale e materiale risulta di difficile inquadramento sotto il profilo giuridico; si definisce come il dovere di provvedere al mantenimento, ossia a tutti i bisogni della vita dell’altro coniuge che non sia in grado di provvedervi da solo. ( in questo caso non solo corrisponde al marito ma anche alla moglie )
Tale obbligo costituisce l’essenza stessa del matrimonio; quando ci si sposa si condivide con il proprio marito/moglie un progetto di vita comune che comprende naturalmente il sostegno e l’appoggio reciproco per consentire il perseguimento del proprio disegno di vita in comune in modo armonioso e sereno. Tale dovere è sospeso nei confronti del coniugi che si allontana senza giusta causa dalla casa coniugale e si rifiuta di tornarvi.
- Il dovere reciproco alla collaborazione nell’interesse della famiglia è il dovere di contribuire in posizione di parità al cosiddetto “menage” familiare ossia a tutto ciò che occorre per lo svolgimento organizzato della vita familiare. Entrambi i coniugi sono tenuti in base alle loro possibilità economiche ed alle proprie capacità di lavoro professionale o casalingo.
- Il dovere reciproco della coabitazione; con riferimento a tale dovere è importante precisare che non si tratta di residenza anagrafica comune per il quale i coniugi possono non avere la stessa residenza: significa semplicemente abitazione comune ancorché coincidente con la residenza di uno solo dei coniugi. Tale dovere viene meno per giusta causa ossia in presenza di circostanze che rendano non tollerabile la coabitazione. Vale in ogni caso come giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda di separazione giudiziale o di nullità del matrimonio o di divorzio.
Ecco adesso puoi “sposarti” consapevole di quali saranno i tuoi diritti e doveri.
Ovviamente se hai dubbi/perplessità non esitare a contattarmi; tramite skype possiamo sentirci in qualche posto sei!!!
Ti aspetto!!!