Il Patrocinio Gratuito: Come possiamo usufruirne?
Mi capita spesso di ascoltare storie di donne che di fronte a gravi situazioni di disagio e sofferenza si sentono prive di mezzi, incapaci di attivarsi, di rivolgersi a chi competente per poter esporre la propria situazione e per capire se esistono gli strumenti per difendersi e far valere i propri diritti.
Quindi, a causa di imminenti difficoltà economiche e finanziarie e per far fronte a problemi che sembrano più urgenti ed impellenti, rinunciano ad esercitare i propri diritti e accettano di vivere in contesti spesso insostenibili che si ripercuotono poi sull’intera vita personale creando sofferenza e dolore.
La Costituzione Italiana riconosce espressamente all’art. 24 il diritto di difesa:
“tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari”
Il diritto di difesa, dunque, oltre ad essere costituzionalmente riconosciuto è anche costituzionalmente garantito a chi non dispone di mezzi sufficiente con il cosiddetto gratuito patrocinio disciplinato da una specifica norma di legge (d.p.r. 202 n. 115).
Il garantire, anche a chi si trova in situazioni di difficoltà sotto il profilo economico, tale diritto mira ad evitare che l’impossibilità di far valere le proprie ragioni si possa spingere sino ad atti di ingiustizia arbitraria e privata.
Il diritto di difesa è considerato nel nostro ordinamento un diritto universalmente riconosciuto, indipendentemente dalla nazionalità dell’interessato o dal reddito perseguito. Per rendere concreto ed effettivo tale diritto è stato istituto appunto il “gratuito patrocinio” che consente alle persone, prive di risorse finanziarie sufficienti a pagare il compenso dell’avvocato, di usufruire ugualmente dell’assistente legale scegliendo tra gli avvocati inscritti in un apposita lista.
Possono dunque accedere all’istituto i cittadini italiani, quelli comunitari e quelli provenienti da paesi extra ue (anche se per questi sono richieste procedure particolari).
L’onorario e le spese spettanti al legale, e le spese processuali, saranno liquidati dal Giudice al termine del processo e pagati dallo Stato
Grazie a tale istituto si vuole, quindi, assicurare una piena attuazione al fondamentale principio di uguaglianza sancito all’art. 3 della Costituzione con il quale la Repubblica si impegna a rimuovere gli ostacoli economici e sociale che ne ostacolano l’attuazione.
Il patrocinio a spese dello Stato è ammesso nel processo penale, nel processo civile, nel processo amministrativo, nel processo contabile, nel processo tributario e di volontaria giurisdizione. E, inoltre, ammesso nei processi di revisione, revocazione, opposizione di terzo, nei processi di applicazione delle misure di sicurezza o di prevenzione, in cui sia prevista l’assistenza del difensore.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il soggetto che ne fa richiesta.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte che ha usufruito del gratuito patrocino beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
La domanda di ammissione in ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito della questione, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
I moduli per le domande di ammissione al gratuito patrocino sono disponibili presso le Segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio
- se trattasi di causa già pendente
- la data della prossima udienza
- generalità e residenza della controparte
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).
Il Consiglio dell’Ordine valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono le condizioni per l’ammissibilità,
- emette entro 10 giorni uno dei seguenti provvedimenti:
- accoglimento della domanda
- non ammissibilità della domanda
- rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Ufficio delle Entrate, per la verifica dei redditi dichiarati.
Dopo il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio l’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Se invece la domanda non viene accolta l’interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
Quindi se vi trovate a dover subire situazione di disagio in cui ritenete non rispettati i vostri diritti non rinunciate dal tutelarvi ma informatevi e capite se potete usufruire del gratuito patrocinio.
La conoscenza e la piena consapevolezza di ciò che possiamo e dobbiamo fare spesso salva!!!
Simona
Simona è super disponibile. Se vuoi puoi contattarla lei sarà felice di risponderti: simonafontana79@gmail.com oppure puoi andare sul suo sito
Spero questo articolo ti sia piaciuto!!
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ciao . sono una mamma in difficoltà , vorrei chiedervi se potete aiutarmi ad avere un’ avvocato che faccia gratuito patrocinio
Ciao Viola, se vuoi ti posso dare la mail di un avvocato che ti può aiutare a trovare il gratuito patrocinio. Di che regione e città se?
Ciao sono in difficoltà di poter trovare un avvocato alle spese dello stato e il 25 marzo ho l’incontro con il mio ex per frattura al naso davanti a mio figlio autistico.un avvocato penalista. Grazie infinite!
mia amica Sta in difficoltà lei é mamma c una bimba di 7 mesi é uscita da sua casa perché suo marito é violento adesso lei si trova dal assistente sociale che n sano come fare per sistemarla bene e hanno detto a lei che dovevi trovare c urgenza un avvocato per assicurarla e proteggerla alla fine é una mamma che si trova sotto pressione di tutti latto
n vuoi perdere sia figlia fai che suo marito si trova malato psicologicamente